Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), pubblicato ad inizio giugno nella Gazzetta Ufficiale, grazie al decreto (4 aprile 2023, n.59), e che porta la firma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), è articolato in più punti:

  1. a) una sezione Anagrafica, che comprende i dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti ai rifiuti;
  2. b) una sezione Tracciabilità, che comprende i dati ambientali relativi agli adempimenti del Registro cronologico di carico e scarico e ai Formulari di identificazione.

La struttura di supporto tecnico ed operativo per la gestione delle iscrizioni e dell’utenza  sarà l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (www.albogestoriambientali.it).

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AL RENTRI?

Il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 indica i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, individuando più categorie:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
  • con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’elenco sopra indicato richiama i soggetti già obbligati alla dichiarazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), fatta eccezione dei “produttori di rifuti pericolosi”, ora individuati genericamente e non come enti o imprese, facendo intuire un allargamento degli operatori economici coinvolti nella tracciabilità dei rifiuti.

QUANDO SARA’ AVVIATO IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE?

 Ad oggi non vi è indicata alcuna procedura specifica, ma solamente che sarà un sistema scaglionato in vigore dal 15 dicembre 2024 con i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del FIR.

A dare il via al nuovo sistema sarà l’emanazione dei decreti, che aiuteranno gli utenti a comprendere la lettura dei dati, la modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti.

Questo passaggio risulta fondamentale, in quanto i provvedimenti disciplineranno l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce che favoriranno la gestione amministrativa.

Inoltre, questi prevederanno:

  • a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l’indicazione delle modalità di compliazione,vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
  • b) le modalità di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, ed i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati e/o di coloro che intendano aderire in modo volontario, prevedendo una progressiva gradualità di partecipazione.
  • c) il funzionamento del RENTRI, includendone le modalità di trasmissione dei dati relativi e di quelli relativi al trasporto.
  • d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’art. 189 del dlgs. 152/2006.
  • e) la procedura per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70 e gli adempimenti trasmessi al Registro Elettronico Nazionale;
  • f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo Nazionale Gestori ambientali;
  • g) la procedura di accesso ai dati del Registro Elettronico Nazionale da parte degli organi di controllo;
  • h) la procedura di verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto conferimento e dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui l’art. 188, comma 5, nonché la responsabilità da attribuire all’intermediario.

 Attualmente, in attesa della pubblicazione dei decreti, è in corso una sperimentazione guidata dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, che coinvolge alcuni operatori del settore che hanno testato un prototipo del RENTRI, verificandone l’accessibilità e l’efficacia, permettendo così di affinare il sistema.